lunedì 8 agosto 2011

Ristrutturazioni edilizie (36%)

Scheda informativa

Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia fino al 31 dicembre 2012 può fruire della detrazione d’imposta Irpef pari al 36%.
Inoltre, per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.
L’agevolazione Iva, a differenza di quanto previsto per la detrazione Irpef del 36%, non ha alcun termine di scadenza.
Attenzione:
a partire dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del Dl 98/2011, l’aliquota della ritenuta d’acconto, trattenuta dalle banche o dalle poste sui bonifici incassati da chi esegue lavori di ristrutturazioni edilizie, è del 4%. Nel caso in cui le banche e poste Italiane SPA, abbiano continuato ad applicare l’aliquota del 10 % per motivi legati all’aggiornamento dei software, potranno accreditare direttamente al beneficiario del bonifico la differenza del 6% trattenuta in eccesso.

Condizioni per chiedere la detrazione

Le principali condizioni per fruire dell’agevolazione sono:
  • il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 48.000 euro per unità immobiliare (ad esempio, marito e moglie cointestatari di un’abitazione possono calcolare la detrazione sull’ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro)
  • la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo; tuttavia, per gli interventi effettuati da persone di età non inferiore rispettivamente a 75 e 80 anni, proprietari o titolari di un diritto reale sull’immobile, la detrazione può essere ripartita rispettivamente in cinque e tre anni
  • se l’intervento è la prosecuzione di lavori relativi alla stessa unità immobiliare iniziati successivamente al 1° gennaio 2002, per la verifica del limite massimo delle spese detraibili (48.000 euro) occorre tener conto delle spese già sostenute
L’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011.
Attenzione
La detrazione spetta anche per l’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.
L’agevolazione è applicabile agli edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2012 ed acquistati/assegnati entro il 30 giugno 2013.
I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell’articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380 - pdf.
In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.
Gli interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione Irpef solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali.
La detrazione spetta, inoltre, per:
  • l’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)
  • la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi (articolo 3, comma 3, della L. 104/1992)
  • l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi
  • l’esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.

A chi spetta

Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari ma anche i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese. In particolare, hanno diritto alla detrazione:
  • il proprietario o il nudo proprietario
  • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • l’inquilino o il comodatario
  • i soci di cooperative divise e indivise
  • i soci delle società semplici
  • gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.
La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.
Quando si stipula un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto alla detrazione se è stato immesso nel possesso del bene e se esegue gli interventi a suo carico. In questo caso, occorre che il compromesso sia stato registrato e che l’acquirente indichi gli estremi della registrazione nel modulo di inizio lavori.
Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.


Come e quando

Per usufruire della detrazione, è necessario:
  1. inviare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl
  2. pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. L'obbligo dell'invio della comunicazione di inizio lavori è stato soppresso dal decreto legge n° 70 del 13 maggio 2011.




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