FGU (Gilda) - La sentenza n. 79/2012, del
19.06.2012, del Tribunale di Belluno, Sezione Lavoro, applica il
principio di parità di trattamento tra lavoro a tempo indeterminato e
lavoro a tempo determinato alla fattispecie della c.d. ricostruzione
della carriera dei docenti della scuola statale immessi in ruolo.
Esiste infatti una norma di diritto comunitario, che è direttamente
applicabile nel nostro ordinamento, (la clausola 4 punto 1 dell´accordo
quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato, cui ha dato
attuazione la direttiva comunitaria 1999/70/CE), la quale stabilisce che
"per quanto riguarda le condizioni d´impiego, i lavoratori a tempo
determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei
lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere
un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato".
La legge italiana (art. 485 D.Lgs. 297/1994) prevede una
ricostruzione della carriera dei docenti neoassunti a tempo
indeterminato, sulla base del servizio pre ruolo, soltanto parziale e
non integrale, con ovvie conseguenze di rallentamento degli scatti di
anzianità: il Tribunale di Belluno ha ritenuto ingiustificata tale
ricostruzione parziale della carriera, alla luce del principio
comunitario di parità di trattamento tra lavoro a tempo indeterminato e a
tempo determinato e quindi ha stabilito, nel dispositivo della
sentenza, quanto segue:
- dichiara il diritto dei ricorrenti all´immediato riconoscimento
come servizio di ruolo, sia a fini giuridici che economici, dell´intero
servizio di insegnamento non di ruolo svolto prima dell´assunzione a
tempo indeterminato;
- condanna l´Amministrazione convenuta a collocare ciascun docente
ricorrente nella posizione stipendiale maturata in seguito all´intero
servizio pregresso svolto, sia a tempo determinato che a tempo
indeterminato e a corrispondere a ciascun docente ricorrente le
differenze retributive che risultino dovute a seguito della suddetta
ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, ferma restando
la prescrizione dei crediti antecedenti il quinquennio che precede il
deposito del ricorso.
Il Giudice del lavoro di Belluno ha inoltre condannato il Ministero a
risarcire le spese processuali sostenute dai tre ricorrenti, nella
misura di € 4.500,00.
Va sottolineato che la sentenza ottenuta dalla Gilda di Belluno è
molto innovativa , in quanto nella materia della ricostruzione della
carriera del personale di ruolo esiste un unico precedente ,
rappresentato dalla sentenza n. 758/2011 del Giudice del Lavoro di
Padova, la quale, in una identica causa promossa ancora una volta dalla
Gilda, ha deciso nello stesso modo del Tribunale di Belluno.
Avv. Marco Cini
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