Legge 27-07-1978, n. 392. Art. 9 - Oneri accessori.
- Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni.
- Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore.
- Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate.
- Gli oneri di cui al primo comma addebitati dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
- La disposizione di cui al quarto comma non si applica ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attività imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi.
Quindi, il patto contrario è legittimo solo se pone a carico del proprietario locatore un maggior numero di spese ripetibili rispetto agli oneri previsti dall'art. 9 sopra citato.
Però la giurisprudenza più recente ha modificato il precedente orientamento e ritiene ammissibile pattuire a carico del conduttore inquilino un elenco di spese ripetibili superiore a quello indicato nel precitato art. 9.
Come vedi non c'è uniformità, non c'è una regola precisa da seguire nella ripartizione delle spese.
In generale si può affermare che le spese ripetibili come luce, gas, pulizia, acqua, ecc. sono a carico dell'inquilino.
Mentre sono a carico del proprietario le spese per nuovi impianti come per esempio la costruzione della fognatura, l'installazione di una antenna parabolica, l'installazione di un videocitofono, ecc.
Chiaramente si può derogare, per esempio se l'inquilino chiede al proprietario l'installazione dell'antenna parabolica perché vuole vedere RAISAT. Il proprietario gli puo' anche dire: aggiustati e pagatela. Se però l'installazione viene imposta da una delibera di condominio, allora non vale più il discorso di prima.
Il compenso dell'amministratore non è spesa a carico del conduttore, essendo l'amministratore un mandatario dei soli condomini, titolari di un diritto reale inerente alle parti comuni ed ai servizi del condominio stesso, ma sul contratto di locazione si può stabilire di dividere la spesa al 50% tra le parti perché l'amministratore svolge un servizio di cui ne beneficia anche l'inquilino.
L'ampianto dell'antenna televisiva è invece, interamente a carico del locatore così come le spese per l'acquisto e l'installazione di impianti nuovi, ma le relative spese di gestione e manutenzione sono a carico del conduttore.
Per quanto riguarda la spesa dell'assicurazione dell'edificio, si è ritenuto che ripartire le spese in parti uguali tra conduttore e locatore è lecito anche se la giurisprudenza su questo punto non è interamente concorde.
Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90%, salvo accordi particolari per una percentuale inferiore.
Il cambio delle funi dell'ascensore è una spesa interamente a carico del conduttore (Cassazione 8 maggio 1986, n. 2426).
Le riparazioni
In genere quelle di ordinaria manutenzione come per esempio un rubinetto che perde, la corda dell'avvolgibile logorata, la sostituzione della resitenza elettrica dello scaldabagno, ecc. competono all'inquilino.Le spese di riparazione straordinaria invece competono al proprietario.
Ma quali sono le spese di manutenzione straordinaria e quali quelle di manutenzione ordinaria?
Il locatore proprietario deve provvedere al mantenimento della cosa locata in buono stato conservativo secondo l'uso convenuto e garantirne il pacifico godimento all'inquilino durante la locazione ai sensi dell'art. 1575 del codice civile e provvedere alle riparazioni necessarie.
Restano escluse le riparazioni di piccola manutenzione (art. 1576 Cod. civ.) previste dall'art. 1609, Codice civile, che sono quelle dovute, non a vetustà o caso fortuito, ma a deterioramento derivato dall'utilizzo delle cose che devono esser sottoposte a ordinaria manutenzione (qualcuno poi spieghi come si fa a distinguere il deterioramento dovuto a vetustà da quello dovuto all'utilizzo) e che restano a carico dell'inquilino conduttore.
La valutazione della categoria delle piccole riparazioni è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito.
Non competono al conduttore le riparazioni, seppure di piccola manutenzione, che riguardano gli impianti interni alla struttura del fabbricato (per esempio le tubazioni dell'acqua incassate nei muri).
Non ci sono quindi regole precise per cui una spesa la paga il proprietario e l'altra la paga l'inquilino, ma solo delle indicazioni orientative. Molto dipende anche da quello che dice il contratto di locazione, nonché la sua tipologia.
Noi siamo dell'idea che conviene mettersi d'accordo. Per esempio se l'inquilino chiede l'installazione del boiler a gas in sostituzione di quello elettrico che non intende riparare perché antieconomico. Si può stabilire di dividere la spesa al 50% ciascuno. E' una soluzione, ma se ne possono trovare altre di comune accordo.
Inoltre consigliamo di inserire nel contratto di locazione un richiamo ad una delle tante tabelle di ripartizione spese approvate dalle rispettive organizzazioni di categoria della proprietà e degli inquilini e che trovi d'accordo soprattutto i due contraenti in modo da evitare fututri contenziosi su chi si deve accollare una certa spesa.
Dì la tua!
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